CONCILIANDO MED rappresenta uno degli organismi di mediazione ed enti di formazione più diffusi su tutto il territorio nazionale, disponendo di numerose sedi di mediazione. L’organismo, inoltre si compone di numerosi mediatori, considerati stimati professionisti di varie regioni d’Italia.
Tutti i mediatori sono altamente specializzati coadiuvati dai responsabili di sede, che hanno lo scopo di accompagnarli nell’iter che porta alla consapevolezza del ruolo di mediatore.
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Il ruolo del mediatore o del conciliatore o del negoziatore sarà quello di accompagnare le parti verso una soluzione pacifica e negoziata della controversia, ascoltandole, facilitando la comunicazione tra di esse, talvolta riaprendo i canali comunicativi, e cercando di condurle ad una soluzione comune, satisfativa per entrambe, senza ricorrere agli strumenti della giurisdizione ordinaria.
Essere mediatore non significa solo seguire un corso, e predisporre una serie di verbali… essere mediatore significa diffondere la mentalità della mediazione e della comunicazione in tutti i settori del vivere civile, e far in modo che il conflitto diventi una occasione di crescita per ognuno di noi.
L’ottica del win win è alla base dell’A.D.R. , alternative dispute resolution, risoluzione alternativa delle controversie, di cui fa parte anche l’istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione.
Tale istituto è stato introdotto nel nostro sistema legislativo allo scopo di consentire alle parti di arrivare ad una soluzione alternativa del conflitto, con un notevole risparmio di costi, di tempi e con un’ottica di soddisfacimento per entrambe.
Fino ad oggi, infatti, le parti in conflitto tendevano a rivolgersi ad un giudice, interrompendo ogni forma di comunicazione tra di loro, e in seguito al provvedimento del giudice, una parte diventava vincitrice e l’altra perdente, la cosiddetta ottica del win – lose, ossia, chi vince e chi perde.
L’atteggiamento delle parti in conflitto, grazie all’introduzione di tale strumento nel nostro panorama normativo, potrà mutare, e la risoluzione del conflitto potrà essere raggiunta grazie a modalità comunicative adeguate, e grazie all’intervento del mediatore, nuova figura professionale, che avrà lo scopo di aiutare le parti a raggiungere un accordo, che sia soddisfacente per entrambe, e che risponda al principio del win – win, in base al quale ogni parte si sentirà vincitrice.
Qui puoi scaricare il regolamento di procedura dell’organismo Conciliando Med aggiornato (in attesa di approvazione).
Il deposito della domanda di mediazione può avvenire di persona, con consegna presso le sedi accreditate, con invio a mezzo mail o pec alla sede centrale o alle nostre sedi e in modalità telematica, cliccando sulla nostra sezione: deposita on line.
Il deposito dell’istanza deve essere corredato dalla prova del pagamento delle spese di mediazione se segreteria.
Si formalizza all’atto di assegnazione del protocollo.
L’organismo provvede alle notifiche, unicamente alle parti e agli indirizzi indicati dalla parte che avvia la procedura.
Non è responsabile in caso di omissioni.
La notifica viene effettuata alla parte e al suo difensore, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la conoscenza.
E’ possibile monitorare una procedura richiedendo user e password, allo scopo di visionare tutta la documentazione depositata in procedura, in modalità telematica.
Facendo pervenire alla sede legale o locale modulo di adesione e copia del pagamento delle somme dovute.
Ricevendo almeno 12 ore prima dell’incontro il link di partecipazion.
Agli incontri di mediazione le parti devono partecipare personalmente. Solo in
presenza di giustificati motivi possono delegare un rappresentante a conoscenza dei
fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I
rappresentanti di persone giuridiche devono essere a conoscenza dei fatti e muniti dei
poteri necessari per la composizione della controversia. Nelle materie di cui al
comma 1 dell’art. 5 del Dlgs. 28/10 e nelle mediazioni delegate dal giudice, le parti
devono essere assistite da un avvocato.
La procura speciale è un atto a cura di parte e occorre quando la parte non sia in
grado di presenziare personalmente all’incontro per giustificati motivi. La procura
deve essere un atto che conferisce poteri sostanziali al delegato con esplicito
riferimento alla procedura di mediazione (indicazione delle parti e del protocollo
della procedura).
La procura notarile è necessaria unicamente per mediazioni che riguardano
trasferimenti di beni immobili e diritti reali in generale.
90 giorni. Una unica proroga può essere concessa su autorizzazione delle parti.
Detto termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e non è soggetto a sospensione feriale.
E’ possibile che alcune parti partecipino in via telematica ed altre in persona.
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione il giudice può disporre tre tipi di sanzioni cumulative:
Se la parte convocata è una pubblica amministrazione nel successivo giudizio, il giudice deve trasmettere copia del provvedimento delle sanzioni adottate nei confronti di una pubblica amministrazione per la mancata partecipazione senza giustificato motivo al pubblico ministero della Corte dei Conti.
Se la parte convocata è un soggetto vigilato da autorità indipendenti come banche, assicurazioni, operatori di servizi nel successivo giudizio, il giudice deve trasmettere copia del provvedimento adottato nei c onfronti dei soggetti vigilati alle ‘autorità di vigilanza competente come IVASS, Banca d’Italia, Agcom, etc.
Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione, corrisponde all’Organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro.
Il preventivo delle spese può essere richiesto alla sede di riferimento o locale.
A breve, sarà presente un applicativo sul nostro sito.
Le spese di avvio sono dovute da ciascuna parte (istante e/o convocato), mentre la spese di primo incontro e per gli incontri successivi sono dovute per centri di interesse.
L’art. 28 del DM 150/23 prevede espressamente gli scaglioni delle spese di avvio e di primo incontro, che sono diversi da quelli di cui alla tabella A relativi agli incontri successivi al primo.
Le fatture relative alle indennità di mediazione sono elettroniche ed è possibile trovarle nel proprio cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
I responsabili di sede e di segreteria trasmettono, solitamente ed ulteriormente copia della fattura a
privati o ai loro difensori.
Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione, corrisponde all’Organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro.
Il preventivo delle spese può essere richiesto alla sede di riferimento o locale.
A breve, sarà presente un applicativo sul nostro sito.
Le spese di avvio sono dovute da ciascuna parte (istante e/o convocato), mentre la spese di primo incontro e per gli incontri successivi sono dovute per centri di interesse.
L’art. 28 del DM 150/23 prevede espressamente gli scaglioni delle spese di avvio e di primo incontro, che sono diversi da quelli di cui alla tabella A relativi agli incontri successivi al primo.
Le fatture relative alle indennità di mediazione sono elettroniche ed è possibile trovarle nel proprio cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
I responsabili di sede e di segreteria trasmettono, solitamente ed ulteriormente copia della fattura a
privati o ai loro difensori.
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte
eccedente.
La domanda deve essere presentata online, dalla parte, tramite l’apposita piattaforma, al link https://lsg.giustizia.it/ entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione.
Quando è raggiunto l’accordo di conciliazione alle parti è riconosciuto un credito d’imposta fino a concorrenza di € 600.
Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di € 600.
E’ altresì riconosciuto un ulteriore credito d’imposta
commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e
fino a concorrenza di € 518,00.
I crediti d’imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di € 600 per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro di € 2.400 per le persone fisiche e di € 24.000 per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.
Il gratuito patrocinio in mediazione può essere richiesto solo in caso di mediazione per condizione di procedibilità.
La Parte che ha diritto al patrocinio a spese dello stato
deve depositare apposita istanza di ammissione anticipata presso il consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente.
Per avviare una procedura di mediazione con gratuito patrocinio è necessario depositare unitamente alla domanda di mediazione il provvedimento di ammissione
in via anticipata.
In caso di accordo, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata.
In caso di gratuito patrocinio per la mediazione, le spese di mediazione saranno coperte dallo Stato attraverso il Fondo di Solidarietà per la Giustizia.
Quindi, dovranno essere corrisposte unicamente le spese vive sostenute dall’Organismo per le convocazioni delle parti, firma dei verbali, etc.