Art. 1 Applicabilità del documento e definizioni
Le presenti Condizioni Generali, disponibili sul sito web www.legaprofessionalnetwor.org (di seguito il “Sito”), integrano il Regolamento di Mediazione di CONCILIANDO MED DI LEGAL PROFESSIONAL NETWORK SRL iscritta al n. 1041 del R.O.M. presso il Ministero della Giustizia e regolano il servizio di mediazione amministrata civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e ss. mm., e il servizio di conciliazione amministrata ai sensi del D.Lgs 206/2005 verso persone fisiche o giuridiche
Servizio: attività economica organizzata diretta alla prestazione di servizi, verso corrispettivo, avente ad oggetto l’assistenza di due o più parti nella ricerca di una conciliazione extragiudiziale di controversie in materia civile e commerciale su diritti disponibili, ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e/o del D.Lgs 206/2005
Fornitore del servizio: CONCILIANDO MED DI LEGAL PROFESSIONAL NETWORK SRL
Cliente: persona fisica/ giuridica che fruisce direttamente del servizio di mediazione e/o conciliazione o che ne richiede la fruizione in nome e per conto di altra persona ( ad esempio in qualità di consulente, assistente legale ecc)
Piattaforma LEXPLUS : software gestionale rispondente ai requisiti di legge per l’erogazione del servizio
Mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
Mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
Procedura ADR un procedimento a fini conciliativi condotto da un terzo indipendente e imparziale, denominato “Conciliatore” che ha il compito di facilitare il dialogo delle parti per il raggiungimento di un accordo conciliativo ovvero, se richiesto, di formulare proposte non vincolanti di accordo conciliativo
Regolamento di procedura: l’atto, adottato dall’organismo, contenente l’autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi e gli altri contenuti indicati dal regolamento;
Organismo di mediazione, o semplicemente “Organismo”, l’ente privato iscritto nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il procedimento di mediazione ai sensi della normativa vigente;
Organismo ADR, l’ente privato iscritto nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia che gestisce le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo II-bis del decreto legislativo 6 settembre2005, n. 206, Codice del consumo, iscritto nella sezione speciale per gli organismi ADR;
Si intendono altresì richiamate le ulteriori definizioni presenti nel D.Lgs. 28/2010 e D.M. 150/2023 oltre a quelle presenti nelle normative di settore degli ambiti ADR specifici